Art. 9.
(Malattia e decisioni successive alla morte).

      1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente di un contratto di convivenza

 

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in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.
      2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale sono adottate dall'altro contraente di un contratto di convivenza in assenza di ascendenti o discendenti diretti del soggetto interessato.